Chi è il Podologo?
Il podologo è un operatore sanitario in possesso di un diploma di laurea in podologia, il cui profilo è descritto giuridicamente fin dal settembre 1994.
La sua area di competenza va oltre la semplice cura delle unghie e delle callosità e comprende sia la cura e la gestione di patologie cliniche importanti, sia l’analisi della dinamica della deambulazione e la gestione dell’equilibrio, fattori che se non corretti possono far insorgere problemi posturali anche severi.
Il podologo è un operatore sanitario in possesso di un diploma di laurea in podologia, il cui profilo è descritto giuridicamente fin dal settembre 1994.
La sua area di competenza va oltre la semplice cura delle unghie e delle callosità e comprende sia la cura e la gestione di patologie cliniche importanti, sia l’analisi della dinamica della deambulazione e la gestione dell’equilibrio, fattori che se non corretti possono far insorgere problemi posturali anche severi.
Perchè affidarsi al podologo
ll piede è una parte fondamentale e complessa del nostro corpo.
Dal piede dipende la deambulazione, l'equilibrio, la postura ed il benessere dell'intero organismo. In altre parole la salute e la qualità di vita della persona in ogni momento della vita.
Nel bambino che inizia a muovere i primi passi, nell'adolescente che fa attività sportiva, nell'adulto che deve mantenere la propria integrità fisica ed efficienza lavorativa, nell'anziano che vuole assicurarsi la maggiore autonomia di movimento. Come ogni altro organo, il piede va salvaguardato, in quanto proprio dal piede possono avere origine disturbi e patologie che interessano le parti superiori del corpo. L'attenzione alla cura del piede è fondamentale per la nostra salute: occorre allora scegliere bene a chi rivolgersi.
La laurea universitaria conseguita dal podologo Ursida Luigi costituisce una fondamentale garanzia. Il Dott. Ursida è altresì specializzato nella cura del piede diabetico.
ESTRATTO DALLA GAZZETTA UFFICIALE,
DECRETO 14 SETTEMBRE 1994, N.666
Il Ministro della Sanità,
visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del podologo;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
1.1. È individuata la figura professionale del podologo con il seguente profilo: il podologo e' l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante, tratta direttamente, nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosita', le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonche' il piede doloroso.
1.2. Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque assiste, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio.
1.3. Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico.
1.4. Il podologo svolge la sua attivita' professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
2.1. Il diploma universitario di podologo, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
3.1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.